Chi di voi sapeva che l’Umbria è l’unica regione i cui confini sono coincidenti con quelli della DOP? Circa 30.000 ettari di oliveti, 250 frantoi, una produzione media collocabile intorno ai 90.000 quintali annui d’olio di cui 8.000 certificati DOP; per questo il tour agroalimentare che ho lanciato l’anno scorso, che è ripreso anche quest’anno, oggi ha fatto tappa al Consorzio di Tutela Olio Dop Umbria a Trevi.

Scopo del’incontro è conoscere le modalità con le quali il Consorzio lavora, capire come è stato gestito l’assalto della mosca olearia, il nuovo regolamento sull’etichettatura e rendere noto agli operatori la mia proposta sull’inserimento obbligatorio della campagna di raccolta e la data di imbottigliamento in etichetta.

Il Consorzio di Tutela, tanto per rendervi edotti, è nato alla fine degli anni novanta dalla trasformazione del Co.Re.Ol., il Consorzio regionale olio extravergine di oliva tipico umbro dopo che nel 1998 è stato ottenuto il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP) Umbria; si occupa di definire i programmi di miglioramento qualitativo della produzione Dop Umbria in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto, controlla la tracciabilità del prodotto e grazie alla collaborazione con l’ispettorato Centrale controllo della qualità e repressioni frodi nella vigilanza, tutela e salvaguardia della Dop Umbria da abusi, atti di concorrenza sleale e contraffazioni.

Con questa visita, come le altre che sono state organizzate, voglio far conoscere questa e altre realtà in Umbria che si impegnano a valorizzare e promuovere i prodotti e la qualità del territorio.

 

Qui il testo della mia PDL

Proposta di legge

d’iniziativa del deputato GALLINELLA

Indicazione della campagna di raccolta e della data di imbottigliamento degli oli extra vergini di oliva e degli oli di oliva vergini destinati alla commercializzazione nel territorio nazionale”

Onorevoli colleghi! La qualità del nostro agroalimentare è ormai nota ed affermata in tutto il mondo e i prodotti italiani che si fregiano delle certificazioni DOP e IGP sono sempre più numerosi. All’interno di un comparto costituito da tante eccellenze il nostro Paese vanta in più un privilegio esclusivo: il valore delle varietà di olivo e la sapienza con cui si custodisce e si valorizza l’olio di qualità. Ancorché l’Italia non sia il primo Paese produttore ed anzi importi una gran quantità di olio, la più grande varietà di olio di qualità è italiana cosi come la più grande richiesta di olio extravergine di oliva al mondo.

Le tecniche di coltivazione e di molitura, nonché l’eccezionale biodiversità olivicola italiana, conferiscono al prodotto nazionale caratteristiche uniche e lo rendono sempre più apprezzato in Europa e nei Paesi terzi.

E’ noto che l’olio di oliva possiede qualità organolettiche e nutrizionali che lo collocano sul mercato ad un prezzo relativamente elevato anche tenuto conto dei significativi costi di produzione rispetto alla maggior parte degli altri oli vegetali. E’ pertanto indispensabile, al fine di assicurare l’autenticità del prodotto, che siano indicate in etichetta tutte quelle informazioni che consentano al consumatore di valutare l’olio che acquista oltre che, ovviamente, la conservazione nelle ottimali condizioni di luce e di temperatura.

La normativa europea e nazionale in materia di etichettatura dell’olio extravergine di oliva e dell’olio di oliva vergine si è nel corso del tempo evoluta e perfezionata garantendo l’apposizione di diciture sempre più precise, leggibili e chiare, prime tra tutte la designazione dell’origine esclusivamente per l’olio extra vergine di oliva e l’olio di oliva vergine rispondenti a precisi requisiti. Tuttavia restano ancora alcuni passi da compiere al fine di presentare al consumatore una etichetta completa con l’aggiunta di altre indicazioni significative quali la campagna di raccolta e la data di imbottigliamento. La normativa europea attualmente in vigore, il regolamento di esecuzione (UE) 1335/2013 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva, stabilisce che l’indicazione della campagna di raccolta sia facoltativa e possa figurare soltanto quando il 100% del contenuto dell’imballaggio provenga da tale raccolta. Si ritiene tuttavia utile rendere obbligatoria tale indicazione, cosi come quella di imbottigliamento, e limitarle agli oli extravergini di oliva e agli oli di oliva vergini destinati ad essere commercializzati all’interno del territorio nazionale al fine di non recare svantaggio alla produzione riservata alla esportazione che, ancorché conservata secondo le prescrizioni di legge, può restare, per ragioni che non dipendono ne dai produttori ne dai trasformatori, per lunghi periodi di tempo in giacenza prima di essere commercializzati. È noto infatti che, pur in condizioni ottimali di stoccaggio, l’olio extra vergine di oliva è soggetto a naturale irrancidimento; ciò determina un peggioramento delle qualità organolettiche e nutrizionali dell’olio extra vergine. Le indicazioni obbligatorie proposte, pertanto rappresentano strumenti di garanzia di qualità dell’olio extravergine Made in Italy e mirano alla tutela della salute del consumatore. Appare inoltre opportuno modificare la legge 14 gennaio 2013, n. 9 nella parte in cui dispone l’obbligatorietà di indicare il termine minimo di conservazione degli oli di oliva vergini ed estendere tale obbligo anche agli oli extra vergini di oliva.

L’unico articolo di cui si compone la presente proposta di legge introduce ai commi 1 e 2 l’obbligatorietà di indicare, nelle etichette degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini destinati alla commercializzazione nel territorio nazionale, la campagna di raccolta e la data di imbottigliamento secondo quanto disposto dall’articolo 39 del regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori in materia di disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari. Il comma 3 reca modifiche all’articolo 7 della citata legge 9/2013 estendendo l’obbligatorietà di indicare il termine minimo di conservazione agli oli extravergini di oliva.

Art. 1

Indicazione della campagna di raccolta e della data di imbottigliamento degli oli extra vergini di oliva e degli oli di oliva vergini destinati alla commercializzazione nel territorio nazionale”

  1. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui al Regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva, cosi come modificato dal Regolamento ( UE) 1335/2013, gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini prodotti in Italia e destinati alla commercializzazione nel territorio nazionale, riportano in etichetta l’indicazione della campagna di raccolta e la data di imbottigliamento.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, entrano in vigore tre mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 1 dell’articolo 45 del Regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, salvo parere negativo della Commissione europea.

  3. Al comma 1 dell’articolo 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo la parola “quale” sono aggiunte le seguenti: “gli oli extravergini di oliva e”.