L’Ufficio di Presidenza della Camera ha salvato i vitalizi dei condannati nonostante le nostre pressioni e quelle dei cittadini per la loro abolizione. I partiti hanno approvato un salvacondotto che legittima la concessione degli assegni d’oro a quasi tutti gli ex parlamentari con sentenza definitiva di colpevolezza.
Con questa delibera, blindata e non emendabile, la maggioranza ha introdotto la sospensione temporanea del vitalizio e non la sua cancellazione definitiva: ai pregiudicati basterà aver ottenuto la cosiddetta “riabilitazione” per battere cassa.
Ha poi stabilito che questa revoca temporanea si applicherà solo agli ex deputati condannati per reati punibili fino a 6 anni di carcere: vengono così condonati una quantità sterminata di reati come (vedi sotto). I partiti hanno anche escluso, come causa di sospensione dell’assegno, l’abuso d’ufficio, il più comune dei reati per i politici.
In questo modo sono stati salvati il fior fiore dei pregiudicati e gli ex parlamentari che si sono macchiati di gravissimi reati continueranno ad intascare gli assegni d’oro, così Paolo Cirino Pomicino percepirà ogni mese 5.573 euro nonostante la condanna per corruzione finanziamento illecito; Enzo Carra, ex deputato Pd condannato per false dichiarazioni sulle mazzette, ben 3.979 euro. Per gentile concessione del PD, i cittadini pagheranno i vitalizi a vecchi e anche nuovi tangentisti: come Salvatore Sciascia, attuale parlamentare forzista già condannato per corruzione, che a fine legislatura potrà riscuotere l’assegno, così come Berlusconi, che dal 2018 potrà continuare a pretendere 8mila euro al mese nonostante la condanna per frode fiscale.
Ma non solo, la sospensione non è automatica, è l’ufficio di presidenza che deve agire e, senza il M5S presente, secondo voi chi lo chiederebbe? Noi abbiamo chiesto con forza di cancellare questa vergogna ma i partiti, Grasso e Boldrini si sono piegati ancora una volta agli interessi dei disonesti. Continueremo a batterci perché loro non mollano, ma noi neppure.
LISTA REATI CON SALVACONDOTTO :
Art. 318.
Corruzione per l’esercizio della funzione.
Art. 319-ter.
Corruzione in atti giudiziari.
Art. 325.
Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione d’ufficio.
Art. 326.
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
Art. 336.
Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.
Art. 337.
Resistenza a un pubblico ufficiale.
Art. 337-bis.
Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto.
Art. 340.
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.
Art. 346.
Millantato credito.
Art. 351.
Violazione della pubblica custodia di cose.
Art. 353.
Turbata libertà degli incanti.
Art. 353-bis.
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
Art. 356.
Frode nelle pubbliche forniture.
Art. 363.
Omessa denuncia aggravata.
Art. 374-bis.
False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale
Art. 379.
Favoreggiamento reale.
Art. 386.
Procurata evasione.
Art. 390.
Procurata inosservanza di pena.
Art. 407.
Violazione di sepolcro.
Art. 414.
Istigazione a delinquere.
Art. 414-bis.
Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia.
Art. 415.
Istigazione a disobbedire alle leggi.
Art. 416.
Associazione per delinquere (sola partecipazione all’associazione)
Art. 429.
Danneggiamento seguito da naufragio.
Art. 433.
Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni.
Art. 435.
Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti.
Art. 437.
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
Art. 441.
Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.
Art. 454.
Alterazione di monete.
Art. 461.
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
Art. 468.
Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.
Art. 496.
False dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri.
Art. 500.
Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.
Art. 514.
Frodi contro le industrie nazionali.
Art. 556.
Bigamia.
Art. 564.
Incesto.
Art. 568.
Occultamento di stato di un figlio.
Art. 588.
Rissa.
Art. 589. (1)
Omicidio colposo. (eccetto omicidio stradale)
Art. 591.
Abbandono di persone minori o incapaci.
Art. 609-quinquies.
Corruzione di minorenne.
Art. 611.
Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato
Art. 612-bis. (1)
Atti persecutori.
Art. 615.
Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.
Art. 635-quater (1)
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Art. 640.
Truffa. (se ai danni dello Stato)
Art. 642.
Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.
Art. 645.
Frode in emigrazione