Oggi si è concluso alla Camera l’iter sulla proposta di legge Legittima Difesa della Lega Nord, a cui erano abbinate molte altre proposte, compresa la nostra. Alla fine abbiamo votato NO e vi spiego perché.
La premessa che si deve fare è che lo Stato deve garantire sicurezza e giustizia ai cittadini, e non il contrario, cioè che i cittadini debbano garantire sicurezza e giustizia a sé stessi. In quest’ottica spetta al Governo sopperire al deficit di agenti, strutture e risorse alle forze dell’ordine a cui mancano circa 40.000 unità, oltre alla mancanza cronica di equipaggiamento e dotazioni adeguate. In questi anni abbiamo assistito a tagli alla pubblica sicurezza, e quindi di agenti sul territorio. Un dato drammatico è che, a parità di reati commessi nel corso degli anni, sono diminuite le denunce. Il motivo è molto semplice: per molti reati soprattutto quelli predatori, cioè furti e rapine per intenderci, i cittadini non hanno più fiducia nella giustizia e quindi non denunciano più.
Questo succede perché da tempo in Italia vige un clima di impunità continua dei criminali. Qualche esempio: il decreto “svuota carceri”, le depenalizzazioni, la mancata riforma della prescrizione e le risorse ai tribunali costantemente insufficienti fanno sì che chi sbaglia in questo Paese non paghi mai. In questo Paese, grazie agli ultimi governi, abbiamo una liberazione anticipata speciale, sconto di pena ai detenuti; reati fino a 5 anni che potranno non essere puniti perché giudicati di scarsa rilevanza dal giudice; la depenalizzazione di 41 reati; tribunali con uno scoperto di circa il 15% di giudici, personale amministrativo mancante per il 50% in alcuni tribunali. In compenso, però, hanno chiamato la mobilità da altri settori, come quello dei barellieri della Croce Rossa che devono lavorare ora come cancellieri, senza avere ovviamente la formazione necessaria!
Ma veniamo alla legge sulla legittima difesa. Quella attuale è stata modificata proprio dalla Lega Nord nel 2006. In pratica, la Lega vuole riscrivere una legge che ha fatto poco tempo fa. Questa recita:
Art. 52 del codice penale
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
NOTA: L’articolo dice chiaramente che la difesa deve essere proporzionata all’offesa, ma in modo corretto fa un’eccezione nel caso in cui la vittima si trovi in casa o nella propria attività commerciale, indicando che la proporzione tra l’offesa e la difesa si dà per presunta.
Spesso accade che i media mettano in discussione la legge attuale: la critica che viene fatta più spesso è che il cittadino viene indagato per omicidio, dal momento che si è difeso sparando al ladro o al rapinatore. La realtà dei fatti è semplice e chiara: 1)il giudice ha l’obbligo di aprire un’indagine, per verificare esattamente i fatti, anche a tutela dei diritti della persona che si è difesa; 2) molto spesso, il cittadino viene prosciolto da ogni accusa. Questo è avvenuto ad esempio nel celebre caso del gioielliere Corazzo, che sparò e uccise un rapinatore nella propria abitazione: a seguito dell’indagine il cittadino è stato prosciolto da qualsiasi accusa perché sussisteva la legittima difesa. Questo avviene spesso anche se nel caso in cui si vada a processo, come nel recente caso di Franco Birolo, il tabaccaio della provincia di Padova che il 25 aprile del 2012 sparò e uccise un ladro sorpreso a rubare nella sua tabaccheria, e che è stato poi assolto.
Perché l’indagine è necessaria? In primo luogo per tutelare le garanzie del soggetto indagato e in secondo luogo perché il Pubblico Ministero, in presenza di una morte violenta, deve aprire un’indagine come atto dovuto per verificare l’esatto accadimento dei fatti e dei motivi. Questo non vuole dire che tutte le persone indagate arrivano al processo o saranno condannate, anzi, molto spesso vengono prosciolte. Infatti per Barazzetta, Gip di Milano, “è difficile tutelare di più chi si difende perché, rileva, “quasi sempre noi giudici assolviamo”.
La Lega Nord ha presentato due proposte di modifica. Nella prima versione si prevedeva l’automatismo della legittima difesa ogni volta che ci si difendeva nella propria abitazione o esercizio commerciale (cosa che avrebbe creato il far-west ed anche ipotesi di omicidi programmati). Proposta che poi è stata messa da parte dagli stessi presentatori e accantonata, portando avanti un’altra versione. Nella seconda versione l’intenzione della Lega Nord era la stessa, ma nei fatti il testo non apportava cambiamenti alla legge attuale, quindi da parte nostra non vi sono state obiezioni. Come gruppo comunque abbiamo anche un nostro testo che agisce non sull’articolo 52 (legittima difesa), ma sull’articolo 55 (eccesso colposo):
Art. 55 Eccesso colposo
All’articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi dell’articolo 52, commi 2 e 3, la colpa è sempre esclusa se chi ha commesso il fatto ha agito in preda alla paura, al panico ovvero ad un grave turbamento, determinati dalla situazione di pericolo».
All’articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi dell’articolo 52, commi 2 e 3, se l’errore si riferisce alla situazione di pericolo o ai limiti imposti dalla necessità, la colpa dell’agente è sempre esclusa qualora esso sia stato determinato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è commesso il fatto». O ancora in entrambi i casi quando l’entità dell’offesa non sia, per condizioni di tempo o luogo, o per volontà o colpa della persona contro cui è commesso il fatto, immediatamente percepibile dall’agente».
NOTA: secondo noi la proposta elimina i dubbi interpretativi e le zone d’ombra nei casi in cui il cittadino si difende. Nello stesso provvedimento inoltre si interveniva sul fondo per le vittime dei reati violenti.
Questa la proposta del PD sulla Legittima difesa alla quale abbiamo votato contro:
All’articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi di cui all’articolo 52, secondo comma, la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione”: si tratta della brutta copia della nostra proposta.
Pagare ai cittadini le spese legali in fase di indagine e primo grado se archiviati o prosciolti.
NOTA: nel testo di legge approvato alla Camera esistono alcune espressioni che riteniamo fortemente problematiche: 1) espressioni come “si considera difesa legittima” vuol dire tutto e niente, quindi la proporzione tra offesa e difesa è data per presunta e significa semplicemente che si rimanda all’articolo 52 del Codice Penale, ovvero dire che si applica la legge attuale. 2) “Reazione nei casi di introduzione nel domicilio con violenza alle cose o con inganno”: che cosa significa? Se c’è introduzione nel domicilio con violenza alle cose o con inganno si è non punibili? Qui ci sono evidenti problemi di proporzionalità e quindi questa espressione è passibile di incostituzionalità. 3) Infine, l’espressione uscita anche sui giornali “tempo di notte”, cosa vuol dire precisamente? Se l’aggressione avviene di giorno non si è tutelati?
Erano presenti anche le proposte di AN e FORZA ITALIA che presentavano queste caratteristiche: 1) rendere non punibile chi spara ad uno fuori dall’abitazione che sta tendando di entrare (es. giardino o cancellata); 2) rendere possibile non punire chi spara anche quando c’è desistenza (ovvero si spara alle spalle se il ladro è in fuga); 3) fare in modo che chi, semplicemente per il fatto di essere entrato in domicilio altrui (anche senza commettere o voler commettere altri reati oltre alla violazione di domicilio), non possa mai chiedere il risarcimento del danno che ha subito (qualsiasi violenza impunita se ti trovo solo in casa mia). Tali punti non hanno trovato il nostro appoggio.