Manca solo la registrazione alla Corte dei Conti e tutto dovrebbe filare liscio. Dopo una lunga attesa finalmente il decreto tanto atteso è arrivato.
Come sapete la “base giuridica” è il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», per questo esiste un tetto al contributo che è pari ad un massimo di 50 mila euro elevabile a 75 mila.
Le risorse finanziarie di cui all’articolo 20-bis del decreto-legge n. 189/2016 ( ultimo decreto terremoto ) sono ripartite tra le regioni, nei limiti degli stanziamenti annuali previsti per legge, come di seguito indicato:
a) Abruzzo: euro 3.300.000,00 per l’anno 2017 ed euro 1.300.000,00 per l’anno 2018, pari al 10% delle risorse stanziate;
b) Lazio: euro 3.300.000,00 per l’anno 2017 ed euro 1.300.000,00 per l’anno 2018, pari al 10% delle risorse stanziate;
c) Marche: euro 20.130.000,00 per l’anno 2017 ed euro 7.930.000,00 per l’anno 2018, pari al 61% delle risorse stanziate;
d) Umbria: euro 6.270.000,00 per l’anno 2017 ed euro 2.470.000,00 per l’anno 2018, pari al 19% delle risorse stanziate.
Chi sono i beneficiari? a) le imprese beneficiarie iscritte al Registro delle imprese: presenza di una o più unità produttive, risultanti dal Registro delle imprese, ubicate in una o più delle province; b) le imprese beneficiarie non iscritte al Registro delle imprese: luogo dell’esercizio dell’attività d’impresa, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della partita IVA, in una o più delle province; c) imprese con operatività nei territori delle province antecedente al 24 febbraio 2016, fatta eccezione per le imprese beneficiarie della provincia di Ancona, che devono risultare operanti nei territori 6 antecedentemente al 26 aprile 2016, e per le imprese beneficiarie della provincia di Pescara, che devono risultare operanti nei territori antecedentemente al 18 luglio 2016.
I danni riconoscibili sono rappresentati esclusivamente dalla perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell’attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento sismico. La perdita di reddito è calcolata, per il suddetto periodo, sulla base dei dati finanziari – utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro – dell’impresa beneficiaria calcolati come media dei cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario. In ogni caso si deve dimostrare una riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento.
QUI il testo completo.