Come componente della Commissione Agricoltura e Contraffazione, più volte mi sono imbattuto nella problematica del “falso”. Il fenomeno è enorme che non colpisce solo i prodotti italiani. Secondo l’Organizzazione Mondiale del Commercio i beni contraffatti rappresenterebbero tra il 5 e il 7% del commercio mondiale pari a circa 600 miliardi di dollari all’anno mentre secondo l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo (OCSE) ogni anno a scala globale si muoverebbero attraverso i confini statali merci contraffatte per un valore di oltre 250 miliardi di dollari e la stima esclude le merci prodotte e vendute all’interno dello stesso Paese, quelle acquistate via internet e le attività economiche indirette. Aggiungendo questi ultimi fattori la stima dell’impatto globale della contraffazione salirebbe a 1.700 miliardi di dollari annui.

Durante questi anni molte sono le idee che mi sono venute in mente, numerose le audizioni fatte su un tema così multidisciplinare che riguarda varie commissioni. Il M5S con me e con altri ha proposto vari atti come l’A.C. 1407  e l’A.C. 2779.  Un testo che stò studiando in materia di protezione del diritto d’autore nelle reti di comunicazione elettronica è l’A.C. 2561.

Sul tema ho anche avuto modo di lavorare con il Presidente della Commissione d’Inchiesta sui fenomeni legati alla contraffazione, Mario Catania, con il quale ho condiviso il testo A.C. 3502 relativo ad un insieme di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’articolo 145 del codice della proprietà industriale e altre disposizioni inerenti il tema che vi spiegherò qui sotto. Questo testo, frutto di approfondimento e confronto fatto sia tra noi che con le istituzioni sentite, compreso lo staff della Commissione stessa, secondo me è buono o almeno è un bel punto di partenza anche se non è a prima firma M5S. Per questo proporrò al gruppo di metterlo su LEX e magari dal confronto nascerà sicuramente un testo migliore.

L’impianto di norme vigente è obsoleto (risale al codice Rocco, quindi agli anni ’30 del secolo scorso) e non aderente alla realtà attuale del fenomeno. Attualmente abbiamo una normativa penale che è frammentata fra fattispecie presenti nel Titolo VII e nel Titolo VIII del Libro II del codice penale con inevitabili problematiche in fase di applicazione. Vi è stata, fino ad ora, una giurisprudenza oscillante. I problemi di interpretazione potrebbero essere superati con una maggiore omogeneizzazione delle fattispecie e grazie alla loro configurazione come reati di pericolo si anticiperebbe la soglia di punibilità, evitando inutili aggravi in termini di tempi nei procedimenti. La proposta in questione si suddivisi in cinque titoli, che prevedono disposizioni relative al coordinamento delle Istituzioni e delle forze dell’ordine in materia di contraffazione, alla revisione del codice penale, alla modifica di alcune norme del codice di procedura penale e infine alle modifiche relative al decreto legislativo n. 217 del 1989. L’obiettivo  è quello di riuscire a coordinare le istituzioni in fase di contrasto, semplificare il quadro normativo vigente riunendo le fattispecie previste dal codice penale ed eliminando le duplicazioni, al fine di aggredire con maggiore incisività il fenomeno.

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TITOLO I

Norme sul coordinamento istituzionale per il contrasto al fenomeno della contraffazione

Articolo 1

(Attività di contrasto al fenomeno della contraffazione)

  1. La contraffazione e la vendita dei prodotti tutelati dalle norme sulla proprietà industriale, l’uso illecito dei titoli di proprietà industriale, la falsa indicazione dell’origine dei prodotti e la falsa evocazione della origine italiana delle merci costituiscono fenomeni di gravissimo nocumento alle imprese ed ai consumatori. Il contrasto a tali fenomeni è perseguito mediante le attività di informazione e di repressione previste dalla presente legge.

Articolo 2

(Coordinamento delle attività di contrasto alla contraffazione)

  1. Fatto salvo il coordinamento delle forze di polizia operato dal Ministero dell’ Interno ai sensi della vigente normativa, il Ministero dello Sviluppo Economico coordina tutte le attività espletate sul territorio nazionale per contrastare i fenomeni indicati all’articolo 1.

  2. Il comma 1 dell’art.145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con le seguenti funzioni:

  1. indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l’insieme dell’azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale;

  2. promozione delle soluzioni per il contrasto ai fenomeni relativi all’uso illecito dei titoli di proprietà industriale, alla falsa indicazione dell’origine dei prodotti e alla falsa evocazione della origine italiana delle merci;

  3. elaborazione di proposte e analisi finalizzate al contrasto degli illeciti di cui alle lettere a) e b) inerenti al commercio elettronico e ad ogni altra modalità di commercio;

  4. monitoraggio degli illeciti di cui alle lettere a) e b)».

  1. Il Ministero dello sviluppo economico attiva tutte le iniziative, nei confronti delle Istituzioni nazionali, degli enti locali, delle organizzazioni di categoria e di ogni altra formazione della società civile per contrastare gli illeciti di cui all’articolo 1 della presente legge.

  2. Il Ministero dello sviluppo economico fornisce ai Comuni, con la collaborazione delle prefetture, materiale informativo ed ogni utile forma di supporto diretti ad assicurare un efficace coinvolgimento dei Comuni medesimi nell’attività di contrasto agli illeciti di cui all’articolo 1 della presente legge.

  3. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3

(Coordinamento delle informazioni investigative in materia di contraffazione)

  1. Alla Guardia di Finanza è affidato il coordinamento e l’armonizzazione delle informazioni investigative relative agli illeciti di cui all’articolo 1 della presente legge.

  2. Per adempiere alle disposizioni di cui al comma 1, è istituita una banca dati presso la Guardia di Finanza ove sono fatte confluire anche tutte le risultanze investigative acquisite da Polizia dello Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Agenzia delle Dogane, Polizie Municipali e Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari relativi alle indagini ed ai sequestri effettuati nella loro attività.

  3. La consultazione informatica della banca dati è assicurata a tutte le forze di polizia ed agli organi di controllo sopraindicati secondo modalità concordate dalla Guardia di Finanza con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri.

  4. La Guardia di Finanza provvede alla pubblicazione e all’aggiornamento annuale sul proprio sito istituzionale dei dati aggregati concernenti le informazioni investigative di cui al comma 2.

Articolo 4

(Educazione dei consumatori)

  1. Il Ministero dello Sviluppo Economico cura, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria delle imprese, la realizzazione di periodiche campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sui rischi per la salute e sul danno economico e sociale derivanti dall’acquisto di prodotti contraffatti.

  2. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca realizza apposite iniziative formative e di informazione per gli insegnanti e gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori.

  3. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, promuove attività di ricerca volte ad approfondire le conseguenze economiche e sociali dei fenomeni di cui all’articolo 1 della presente legge.

  4. Il Ministero dello sviluppo economico cura la diffusione dei risultati delle ricerche di cui al comma 3, presso le Istituzioni nazionali, gli enti locali, le organizzazioni di categoria e ogni altra formazione della società civile.

Articolo 5

(Organismo di tutela)

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico promuove, mediante una procedura di interpello, il riconoscimento di un organismo privato, costituito nella forma di società o di associazione, rappresentativo delle imprese titolari di marchi o altri titoli della proprietà industriale, aperto a tutte le imprese, abilitato a svolgere funzioni di rappresentanza e di tutela delle imprese aderenti.

2. L’organismo di tutela è abilitato a:

    1. rappresentare gli interessi delle imprese associate nei procedimenti penali e civili concernenti contraffazioni o uso illecito dei marchi;

    2. sottoporre all’Autorità garante della concorrenza segnalazioni o richieste in rappresentanza delle imprese associate;

    3. stipulare accordi con i fornitori di servizi internet e piattaforme di commercio elettronico diretti ad assicurare tutela ai marchi delle imprese associate;

    4. stipulare accordi con i sistemi di pagamento elettronici per interrompere i pagamenti collegati alla vendita di prodotti contraffatti attraverso il commercio elettronico;

    5. assicurare rappresentanza alle imprese associate in tutte le sedi istituzionali e nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni.

      1. Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate con regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico, in conformità ai seguenti criteri:

  1. nella scelta dell’organismo di tutela è assicurata preferenza alla società o all’associazione che abbia maturato, alla data di approvazione della presente legge, la più duratura e qualificata esperienza nelle attività finalizzate al contrasto della contraffazione, tenendo anche conto della partecipazione ad organismi dello Stato o dell’Unione Europea operanti in tale ambito;

  2. è assicurata la partecipazione all’organismo di tutte le imprese che ne facciano richiesta secondo modalità non discriminatorie, che garantiscano le possibilità di partecipare anche alle piccole e medie imprese proprietarie di un titolo della proprietà industriale.

Articolo 6

(Organismi di difesa del Made in Italy)

  1. Il Ministero degli Esteri e il Ministero dello Sviluppo Economico promuovono, attraverso le Camere di Commercio italiane presenti in altri paesi, la creazione di organismi che abbiano la finalità di sviluppare iniziative di tutela dei prodotti nazionali dagli illeciti di cui all’articolo 1 della presente legge nell’ambito degli ordinamenti giuridici nazionali dei paesi ove i predetti organismi sono ubicati.

  2. Il Ministero degli Esteri e del Ministero dello Sviluppo Economico assicurano il coordinamento delle funzioni svolte dagli organismi di cui al comma 1.

  3. I Ministeri di cui al comma 1 pubblicano sul proprio sito istituzionale un rapporto sulle attività svolte dagli organismi.

Articolo 7

(Ufficio per la tutela della origine italiana nel commercio elettronico)

1. Presso la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Ufficio per la tutela della origine italiana nel commercio elettronico con la funzione di individuare nelle offerte dirette ai mercati esteri la presenza di comunicazioni che possono far ritenere una falsa indicazione della origine italiana di un prodotto.

2. Accertata la sussistenza della falsa indicazione il Ministero dello sviluppo economico comunica le risultanze istruttorie al Ministero degli Affari Esteri e concorda con il medesimo le iniziative di tutela consentite dagli accordi internazionali e dalle legislazioni nazionali dei paesi interessati.

3. L’attività di vigilanza prescritta dal presente articolo è svolta prioritariamente riguardo ai mercati di consumo maggiormente rilevanti.

Articolo 8

(Intese con le piattaforme di commercio elettronico)

  1. Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali provvedono a stipulare, nelle materie di loro competenza, protocolli di intesa con le piattaforme di commercio elettronico al fine di garantire l’autenticità dei prodotti offerti sui siti internet delle piattaforme medesime ed eliminare tempestivamente le offerte di prodotti contraffatti, ovvero recanti una falsa indicazione dell’origine o una falsa evocazione della origine italiana.

  2. I protocolli di intesa sono pubblicati dai Ministeri di cui al comma 1 sui rispettivi siti istituzionali.

Articolo 9

(Fondo enti locali)

  1. All’art. 1, comma 8, del decreto-legge del 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole «per il 50 per cento all’ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato» sono sostituite dalle seguenti «interamente all’ente locale competente».

TITOLO II

Modifiche al codice penale

Capo I

Razionalizzazione delle norme sulla contraffazione e sull’uso illecito di marchi

Art. 10

(Modifiche all’articolo 514 del codice penale)

  1. La denominazione della rubrica dell’articolo 514 del codice penale è sostituita dalla seguente: «Produzione e commercio di prodotti contraffatti».
  1. L’art. 514 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 514 (Produzione e commercio di prodotti contraffatti). – Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, attraverso l’allestimento di mezzi o attività organizzate, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in commercio, o mette altrimenti in circolazione prodotti contraffatti mediante l’utilizzo di marchi, segni distintivi, disegni o modelli, indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 30.000 a euro 300.000.

Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, partecipa con funzioni meramente esecutive, alla produzione, alla introduzione nel territorio dello Stato, alla detenzione per la vendita o alla commercializzazione di prodotti contraffatti mediante l’utilizzo di marchi, segni distintivi, disegni o modelli, indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

E’ punito con la pena di cui al comma primo, a querela della persona offesa, chiunque, potendo conoscere del titolo di proprietà industriale, attraverso l’allestimento di mezzi o attività organizzate, fabbrica o adopera industrialmente, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in commercio o mette comunque in circolazione prodotti realizzati violando brevetti per invenzione o modelli di utilità. Si applica la pena di cui al comma terzo a chiunque partecipi all’illecito con funzioni meramente esecutive.

I delitti di cui ai commi precedenti sono punibili, a condizione che siano state osservate le norme dello Stato, dell’Unione Europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine di prodotti agroalimentari».

Art. 11

(Introduzione del nuovo articolo 514 bis del codice penale)

  1. Dopo l’articolo 514 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 514 bis (Riproduzione e uso illecito di marchi) – Fuori dei casi previsti dall’articolo 514, chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, riproduce o fa uso senza averne diritto di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali, indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 200.000.

Chiunque introduce sul territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in commercio prodotti contraddistinti da un logo che le norme dello Stato o dell’Unione europea riservano a categorie di prodotti conformi a specifici requisiti, senza che i prodotti medesimi presentino i requisiti prescritti, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Il delitto di cui al comma primo è punibile a condizione che siano state osservate le norme dello Stato, dell’Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari».

Art. 12

(Introduzione del nuovo articolo 514 ter del codice penale)

  1. Dopo l’articolo 514 bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 514 ter (Confisca). – Nei casi di cui agli articoli 514 e 514 bis è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell’art. 322 ter.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, o l’illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale».

Art. 13

(Introduzione del nuovo articolo 514 quater del codice penale)

  1. Dopo l’articolo 514 ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 514 quater (Circostanza attenuante). – Le pene previste dagli articoli 514 e 514 bis sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 514 e 514 bis, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti».

Capo II

Modifiche alle norme relative alla falsa indicazione dell’origine di un prodotto

Art. 14

(Modifiche all’articolo 517 del codice penale)

  1. La denominazione della rubrica dell’articolo 517 del codice penale è sostituita dalla seguente: «Falsa indicazione dell’origine di un prodotto».

  1. L’articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 517 (Falsa indicazione dell’origine di un prodotto). – Chiunque introduce sul territorio dello Stato o pone in commercio un prodotto indicando, nella confezione o nella pubblicità, una origine diversa da quella riferibile al prodotto stesso ai sensi della normativa vigente, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 50.000 a euro 500.000.

Qualora la condotta di cui al primo comma consista nella falsa indicazione della origine italiana del prodotto mediante l’apposizione sulla confezione delle diciture “made in Italy “prodotto in Italia” o altre equivalenti, ovvero mediante la menzione dell’origine italiana nella pubblicità, la pena massima è elevata a quattro anni di reclusione.

Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, chiunque introduce sul territorio dello Stato o pone in commercio un prodotto evocandone la origine italiana nella confezione o nella pubblicità, mediante denominazioni, marchi, riferimenti geografici, disegni, figure o altre modalità di comunicazione, senza che ciò sia vero ai sensi delle disposizioni vigenti sull’origine, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 40.000 a euro 400.000.

In caso di importazione, i delitti di cui ai commi primo, secondo e terzo sussistono sin dalla presentazione dei prodotti in dogana, a qualsiasi titolo e per qualunque destinazione.

Nei casi di cui ai commi primo, secondo e terzo è ordinata la confisca dei prodotti».

Art. 15

(Modifica all’articolo 517 bis del codice penale)

  1. La denominazione della rubrica dell’articolo 517 bis del codice penale è sostituita dalla seguente:

«Circostanza attenuante».

  1. L’articolo 517 bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 517 bis (Circostanza attenuante). -– Le pene previste dall’articolo 517 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui al predetto articolo 517, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti».

Art. 16

(Modifiche all’articolo 518 del codice penale)

  1. La denominazione della rubrica dell’articolo 518 del codice penale è sostituita dalla seguente: «Pene accessorie».
  1. L’articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 518 (Pene accessorie). – Nel caso di cui agli articoli 514 e 514 bis e 517 il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, oltre a quanto previsto nel comma 1:

    1. la pubblicazione della sentenza;

    2. la chiusura dello stabilimento produttivo o dell’esercizio commerciale in cui il fatto è stato commesso od accertato da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi;

    3. la revoca di iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività nello stabilimento produttivo o nell’esercizio commerciale;

    4. la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell’art. 35 bis del codice penale;

    5. l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell’art. 32 bis del codice penale;

    6. l’incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 32 ter del codice penale;

    7. il divieto o la revoca accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

    1. il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, per la promozione di prodotti rispetto ai quali vi sia stata attività di contraffazione;

    2. l’espulsione o il divieto di accesso nel territorio di condannati responsabili di reati di contraffazione aventi nazionalità estera;

  1. l’interdizione per gli spedizionieri condannati per reati di contraffazione, dell’accesso ai varchi doganali».

Quando i delitti di cui agli articoli 514, 514 bis e 517 sono commessi nell’esercizio di attività commerciali la condanna importa sempre la pubblicazione della sentenza.

Capo III

Disposizioni di coordinamento

Art. 17

(Abrogazioni degli articoli del codice penale)

  1. Gli articoli 473, 474, 474 bis, 474 ter, 474 quater, 475, 517 ter, 517 quater, 517 quinquies sono abrogati.

Art. 18

(Modifiche all’articolo 4 della legge 350/2003)

  1. I commi 49, 49 bis, 49 ter, 49 quater dell’art. 4 della legge 350/2003 sono abrogati.

Art. 19

(Modifiche al decreto legislativo 231/2001)

  1. Al comma 1, lettera f-bis), dell’articolo 25-bis, le parole 473 e 474 sono sostituite dalla seguenti 514, 514 bis e 517.
  2. Al comma 2, dell’articolo 25-bis, le parole 473 e 474 sono sostituite dalle seguenti 514, 514 bis e 517.
  3. Al comma 1, lettera a), dell’articolo 25-bis.1., le parole 517 ter e 517 quater sono sostituite dalla seguente 514 bis.

TITOLO III

Modifiche al codice di procedura penale

Art. 20

(Modifiche all’articolo 51 del codice di procedura penale)

  1. Al comma 3 bis dell’articolo 51 le parole «473 e 474» sono soppresse.

  1. Al comma 3 quinquies dell’articolo 51, dopo le parole «di cui agli articoli 414 bis» sono aggiunte le seguenti «514, 514 bis, 517».

Art. 21

(Modifica all’articolo 259 del codice di procedura penale)

  1. Al comma 1, dell’articolo 259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo : «In caso di sequestro di prodotti contraffatti di cui ai delitti previsti dagli articoli 514 e 517 del codice penale, la custodia è disposta limitatamente al tempo necessario all’espletamento della procedura di cui all’articolo 260, comma 3 ter, finalizzata alla distruzione delle merci».

Art. 22

(Modifica all’articolo 260 del codice di procedura penale)

  1. Al comma 3 ter, dell’articolo 260, sono soppresse le parole «nei procedimenti a carico di ignoti».

Art. 23

(Modifica all’articolo 266 del codice di procedura penale)

  1. Al comma 1, lettera f ter), dell’articolo 266 del codice di procedura penale, sostituire le parole «473, 474, 515, 516 e 517 quater» con le parole «514, 515, 516 e 517».

TITOLO IV

Modiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Art. 24

(Modifica all’articolo 81del D.Lgs 28 luglio 1989, n. 271)

  1. Al comma 1, dell’art.81 del D.Lgs 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di sequestro di rilevanti quantità di prodotti contraffatti, di cui ai delitti previsti dagli articoli 514 e 517 del codice penale, si procede alla inventariazione per categorie di prodotto mediante una stima per massa o volume».

TITOLO V

Norme in materia di punibilità

Art. 25

(Acquisto simulato di merci contraffatte. Ritardo degli atti di cattura, di arresto o di sequestro)

1. Fermo il disposto di cui all’articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nell’ambito di indagini per il contrasto alla circolazione e alla vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere, occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all’autorità giudiziaria; questa, a richiesta degli ufficiali di polizia, può, con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L’organo procedente trasmette motivato rapporto all’autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, l’autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l’emissione o disporre che sia ritardata l’esecuzione dei provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro, quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili. L’autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell’attività criminosa.