In questo giorni, tema ricorrente in agricoltura è la CRISI DELLA RISICOLTURA ITALIANA; il settore chiede la CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA; noi lo scrivevamo a novembre nella risoluzione 7/00191 ma, a parte la nota politica, vorrei spiegare di cosa si tratta. Per l’applicazione della “clausola di salvaguardia” nel settore risicolo e anche di altri prodotti, si fa riferimento al sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (politica di cooperazione allo sviluppo dell’UE) di cui al reg. 978/2012.
Tale sistema esiste dagli anni ’70 ed è una componente della politica commerciale che l’UE intraprende con i PVS ovvero l’UE accorda un accesso preferenziale al mercato dell’Unione dei prodotti provenienti da alcuni PVS che vuol dire a “dazio ridotto” o “senza dazio”.
Il regolamento 978 prevede tre tipi di preferenze tariffarie: a) un regime generale; b) un regime speciale ; c) un regime speciale detto EBA ( Everitything But Arms)
A norma del regime speciale di cui alla lettera c) EBA, i dazi della tariffa doganale comune sono TOTALMENTE sospesi per tutti i prodotti definiti nell’allegato al regolamento (tra cui figura il riso, art. 18).
Lo stesso regolamento dispone all’art. 22 che qualora un prodotto originario di un paese beneficiario dei regimi preferenziali di cui al regolamento sopracitato sia importato in UE in volumi e/o in prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori comunitari di prodotti simili (identici) o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati.
La procedura è lunga perché la commissione europea deve avviare un inchiesta che si apre su domanda motivata di uno SM, di una persona giuridica o di un’ associazione che agisca per conto dei produttori dell’unione, o su iniziativa della commissione.
Concludo, ripetendo che noi l’abbiamo segnalato a novembre, vedremo adesso se ci calendarizzeranno l’atto.