La materia “etichettatura” è disciplinata dall’Unione Europea quindi, ogni intervento in merito deve essere concordato con tutte le istituzioni, piaccia o no, in modo che il consumatore comunitario possa avere le stesse informazioni in tutti i paesi dell’Unione; differentemente avremo che ognuno potrebbe fare come vuole sia in etichetta, sia nei controlli e, a mio avviso sarebbe peggio. Detto ciò, non vuol dire che “va tutto bene” e, un evoluzione della materia “etichettatura” è necessaria, per far si che non si tralasci nulla di importante per il consumatore.
Come sapete, se non lo sapete ve lo dico, il 14 dicembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento 1169/2011 che regola la fornitura delle informazione sugli alimenti.
Da evidenziare è il regolamento di esecuzione (in vigore dal 1 aprile 2015) che fissa le modalità applicative delle carni non bovine, il 1337/2013 , mentre a questo link trovate la nota esplicativa che è molto utile per i consumatori e gli addetti ai lavori.
In sintesi questo nuovo regolamento 1169/2011 opera una fusione della direttiva 2000/13/CE relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari e della direttiva 90/496/CEE relativa all’etichettatura nutrizionale, al fine di migliorare il livello di informazione e di protezione dei consumatori europei. Questo si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare e tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività, fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione europea (UE) per particolari alimenti.
Né l’etichettatura, né la presentazione dei prodotti alimentari, né la pubblicità di tali prodotti deve:
1) indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche, le proprietà o gli effetti;
2) attribuire a un prodotto alimentare la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana (fatta eccezione per le acque naturali minerali e gli alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, per i quali esistono disposizioni specifiche).
3) tutte le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
L’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’UE, l’importatore; egli assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa europea applicabile in materia di alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.
Quando gli alimenti sono preimballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta. Quando gli alimenti non sono preimballati, le informazioni sugli alimenti devono essere trasmesse all’operatore che riceve tali alimenti affinché quest’ultimo possa fornirle al consumatore finale, se necessario.
Le indicazioni obbligatorie devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili, l’altezza «x» dei caratteri deve essere di almeno 1,2 mm (salvo per imballaggi o contenitori di piccole dimensioni). Queste riguardano:
1) la denominazione;
2) l’elenco degli ingredienti;
3) le sostanze che provocano allergie o intolleranze (arachidi, latte, senape, pesce, cereali contenenti glutine, ecc.);
4) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
5) la quantità netta dell’alimento;
6) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
7) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
8) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore o dell’importatore;
9) il paese d’origine o il luogo di provenienza per taluni tipi di carne, il latte o quando la sua omissione potrebbe indurre il consumatore in errore;
10) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
11) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
12) una dichiarazione nutrizionale.
Sono previste omissione di alcune indicazioni obbligatorie per:
1) le bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate;
3) gli imballaggi di piccole dimensioni;
4) l’etichettatura nutrizionale degli alimenti di cui all’allegato V del Regolamento (vedi sopra);
5) le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume;
Vi è la possibilità di indicare informazioni facoltative (su base volontaria) che però devono soddisfare i seguenti requisiti:
1) non inducono in errore il consumatore;
2) non sono ambigue né confuse;
3) si basano, se del caso, su dati scientifici pertinenti.
4) le informazioni volontarie non possono, per quanto riguarda la loro presentazione, occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie.
La Commissione deve ancora pronunciarsi su misure volte ad assicurarsi che le informazioni facoltative volte a indicare
a) la presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze che provocano allergie o intolleranze,
b) l’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani
c) le assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione, ecc. soddisfino i requisiti summenzionati