La nuova Politica Agricola Comune, come già sapete se avete seguito questo blog, è attuata attraverso due pilastri con le finalità di fronteggiare le sfide dell’agricoltura ponendo obiettivi di carattere economico (sicurezza alimentare, miglioramento della competitività minacciata da crescente volatilità dei prezzi e da compressione dei margini, rafforzamento della filiera produttiva, con un maggiore ruolo per la profittabilità della fase produttiva), ambientale (uso sostenibile delle risorse, qualità del suolo e dell’acqua, minacce agli habitat e alla biodiversità, cambiamenti climatici) e territoriale (riequilibrio dei territori rurali caratterizzati da ridotti livelli di sviluppo economico e sociale).
Dopo le scelte nazionali e i decreti attuativi, Agea ha emanato le istruzioni operative e una serie di circolari per la compilazione della domanda. Sorvolando sul caos che è ancora in corso per quanto riguarda la compilazione della nuova domanda unica, che dal Ministro è stata propagandata come una svolta per l’agricoltura, ma che di fatto ha messo in crisi tutti gli attori e sulla quale torneremo presto, con questo post voglio dare una mano a capire alcuni aspetti tecnici nel passaggio dal “vecchio” sistema a quello “nuovo”.
Come sapete quindi, il nuovo pagamento di base è legato a titoli trasferibili e attivati su terreni ammissibili. Questo è riservato agli agricoltori che possiedono i titoli all’aiuto e che sono agricoltori attivi. I titoli del nuovo pagamento di base sostituiscono i titoli storici, che scadono il 31 dicembre 2014. Un agricoltore può ottenere titoli all’aiuto in caso di prima assegnazione il 15 maggio 2015, per assegnazione dalla riserva nazionale (in qualunque anno) e per trasferimento (affitto o compravendita di titoli, in qualunque anno). Il numero dei titoli è pari al numero degli ettari. Di seguito rispondo a un paio di quesiti che mi sono stati richiesti.
Quesito uno: una nuova azienda, che non ha mai fatto domanda PAC e che quindi, non aveva titoli al 2013, che nel 2015 fa domanda per 10 ha (in affitto o acquistati) gli vengono assegnati nuovi 10 titoli prendendoli dalla ? Se questa azienda nel 2016 acquista o affitta 5 ettari senza titoli, perchè li prende da un signore che non faceva l’agricoltore, quando farà la domanda PAC gli saranno assegnati 5 titoli in più? Sono presi dalla Riserva nazionale ? All’accoppiato avrebbe comunque diritto?
Risposta uno: un nuovo agricoltore nel 2015 ha accesso con priorità alla riserva, per cui se ha 10 ha di terreni senza diritti all’aiuto gli verranno assegnati 10 diritti dalla riserva nel 2015. Se nel 2016 acquista altri 5 ettari, può fare nuova richiesta di accesso alla riserva ma, non usufruisce più della priorità relativa al nuovo agricoltore. Se tali terreni sono coltivati con colture per le quali è previsto l’aiuto accoppiato, anche se non possiede diritti all’aiuto, può presentare comunque la domanda unica per il sostegno accoppiato. A tal proposito invito a leggere quanto dice l’esperto.
Quesito due: un azienda esistente, immaginando che nel 2013 aveva titoli per 10 ha, dal 1 gennaio 2015 i suoi ettari diventano 10 titoli? Se quest’azienda nel 2014 affitto o acquistata 5 ettari, senza titoli, con la domanda 2015 gli verranno assegnati nuovi titoli (pari a 5) prendendoli dalla riserva nazionale? Se, la stessa azienda nel 2016 acquista o affitta 5 ettari (sempre senza titoli), quando farà la domanda PAC gli saranno assegnati 5 titoli in più? Sono sempre presi dalla riserva nazionale? Avrebbe comunque diritto all’accoppiato?
Risposta due: all’azienda vengono assegnati tanti diritti all’aiuto quanti sono gli ettari ammissibili dichiarati in domanda unica nell’anno 2015 e accertati dall’organismo pagatore. Il valore unitario dei diritti assegnati è dato dall’importo percepito per la domanda 2014 (disaccoppiato ed eventuale accoppiato relativo a tabacco, patate) diviso il numero di ettari ammissibili.
Nota: l’Italia ha adottato l’art.28 (guadagno insperato) con il quale, in caso di vendita o affitto (parziale o totale), tra il 16 maggio 2014 e il 15 maggio 2015, l’aumento del valore dei diritti all’aiuto assegnati all’agricoltore interessato è riversato nella misura del 50% nella riserva nazionale. Il valore dei titoli dopo la vendita o l’affitto viene ricalcolato con il valore dei titoli che l’agricoltore avrebbe ottenuto senza la vendita o l’affitto (art. 27, Reg. 639/2014). Il guadagno insperato non si applica per affitti di durata uguale o inferiore ad un anno e qualora l’importo da riversare nella riserva è inferiore a 1.000 euro. Tale strumento serve unicamente a evitare speculazioni.