L’Italia ha recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto emanato dal ministero delle Politiche Agricole, con il quale viene disciplinata la possibilità di etichettare come ‘Prodotti di montagna’ alcune tipologie rispondenti a determinate caratteristiche.
In tal modo, le aziende agricole, possono volontariamente scegliere di utilizzare l’indicazione ‘prodotto di montagna’ e presentare il proprio prodotto ai consumatori finali, in modo diverso. L’indicazione ‘Prodotto di montagna’ può essere utilizzata, ad esempio, per carne, latte, formaggi e altri alimenti ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e da quelli in transumanza, nonché sui prodotti di origine vegetale e dell’apicoltura. Oltre ciò, la dicitura ‘Prodotto di montagna’ si può ottenere tramite una semplice comunicazione alla Regione e dal prossimo gennaio, il ministero dovrebbe rendere disponibile anche il logo.
Il decreto fissa anche regole per i mangimi, gli ingredienti e gli impianti di trasformazione: la proporzione dei mangimi non prodotti in zone di montagna non deve superare il 75 per cento, nel caso dei suini, il 40 per cento per i ruminanti e il 50 per cento per gli altri animali da allevamento. I prodotti, quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di origine animale e vegetale possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50 per cento del peso totale degli ingredienti.
La possibilità di utilizzare l’indicazione ‘Prodotto di montagna’ può essere vista in chiave positiva in quanto, da un lato, consente alle aziende di distinguersi e di valorizzare le loro produzioni montane e, dall’altro, aiuta il consumatore finale nella scelta consapevole di ciò che acquista. Inoltre il distinguere e valorizzare le produzioni di montagna può contribuire a compensare, almeno in parte, gli oggettivi svantaggi che, spesso, si trova a dover affrontare chi produce in zone montane.