Espropriazione della funzione legislativa del Parlamento e abuso della decretazione d’urgenza, palese quindi la violazione palese degli articoli 70 e 77 della Costituzione.
Riforma della Costituzione e del sistema elettorale, è stato permesso e promosso l’approvazione di una legge costituzionale derogatoria, della norma di rigidità della Costituzione ovvero l’art. 138 della Costituzione, minando così i principi cardine del nostro ordinamento costituzionale.
Mancato esercizio del potere di rinvio presidenziale. Il Presidente della Repubblica, come recita l’articolo 74 della Costituzione, prima di promulgare un progetto approvato dalle due Camere, può rinviarlo al mittente, chiedendo una nuova deliberazione.
Seconda elezione del Presidente della Repubblica. Ai sensi dell’articolo 85, primo comma, della Costituzione «Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni». É, dunque, evidente che il testo costituzionale non contempla la possibilità dello svolgimento del doppio mandato da parte del Capo dello Stato.
Improprio esercizio del potere di grazia. Come definito dall’art. 87 della Costituzione assegna al Presidente della Repubblica la possibilità di concedere la grazia e di commutare le pene. La Corte costituzionale ha sancito, a tal riguardo, con sentenza n. 200 del 2006, che tale istituto trova supporto costituzionale esclusivamente al fine di «mitigare o elidere il trattamento sanzionatorio per eccezionali ragioni umanitarie».
Rapporto con la magistratura. Processo Stato – mafia Anche nell’ambito dei rapporti con l’ordine giudiziario i comportamenti omissivi del Presidente della Repubblica si sono contraddistinti per manifeste violazioni dei principi.